Art. 1 · LEGGE 5 maggio 1961, n. 422

Art. 1

LEGGE 5 maggio 1961, n. 422

In vigore dal 15 giu 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato sono estensibili, mediante deliberazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge stessa, al personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il periodo di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della, presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - COLOMBO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-05-05;422#art-1