Art. 3
LEGGE 25 aprile 1961, n. 355
In vigore dal 4 giu 1961
Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di Amministrazioni dello Stato o di Enti ed Istituti.
La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonchè la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle Amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad Enti ed Istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli Enti ed Istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.
Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
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