Art. 1
LEGGE 5 aprile 1961, n. 322
In vigore dal 27 mag 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sarà diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, però, non potrà superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000.
È abrogato l'articolo 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 aprile 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - COLOMBO - TRABUCCHI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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