Art. 3 · LEGGE 3 aprile 1961, n. 286

Art. 3

LEGGE 3 aprile 1961, n. 286

In vigore dal 28 apr 1961
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1961 GRONCHI FANFANI - GIARDINA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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