Art. 2
LEGGE 3 aprile 1961, n. 286
In vigore dal 11 nov 2012
Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche
in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo precedente è punito con l'ammenda stabilita dall'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 dicembre 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
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