Art. 1
LEGGE 3 aprile 1961, n. 286
In vigore dal 11 nov 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi,
devono contenere
succo di agrumi in misura non inferiore
al 20 per cento
.
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Prourn:nir:stato:legge:1961-04-03;286#art-1