Art. 8 · LEGGE 3 aprile 1961, n. 284

Art. 8

LEGGE 3 aprile 1961, n. 284

In vigore dal 12 mag 1961
All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme concernenti modifiche alla legge 14 agosto 1960, n. 826, relativa, alle tasse speciali dei contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1961 GRONCHI FANFANI - TAVIANI - SULLO - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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