Art. 6 · LEGGE 3 aprile 1961, n. 284

Art. 6

LEGGE 3 aprile 1961, n. 284

In vigore dal 31 mag 1967
Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l', è inserito il seguente articolo 8-ter: "Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall' e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, è riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato articolo 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi. Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza è assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra ".
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