Art. 5
LEGGE 3 aprile 1961, n. 284
In vigore dal 12 mag 1961
Alla, legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l', è inserito il seguente articolo 8-bis:
"Contro le deliberazioni della Commissione indicata nel precedente articolo sulle domande per la concessione degli assegni di cui agli , è ammesso ricorso alla Corte dei conti".
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