Art. 5
LEGGE 31 marzo 1961, n. 301
In vigore dal 19 mag 1961
Contributo per lavori diversi dalla costruzione
Fuori dei casi previsti dai successivi della presente legge, per la riparazione, la modificazione e la trasformazione di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari è dovuto ai riparatori un contributo integrativo nella misura di lire 32 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati, con esclusione della zavorra fissa, e di lire 16 per chilogrammo sul legname e sui materiali di plastica (resine sintetiche e loro derivati) impiegati.
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