Art. 2 · LEGGE 31 marzo 1961, n. 301

Art. 2

LEGGE 31 marzo 1961, n. 301

In vigore dal 19 mag 1961
Contributo integrativo per la costruzione di navi Per la costruzione, allestimento ed arredamento di navi mercantili a scafo metallico per la navigazione marittima è concesso ai costruttori un contributo integrativo nella misura base stabilita dalle tabelle A e B allegate alla presente legge e riferito al peso totale della nave, scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa, ed alla sua velocità. Al costruttore dell'apparato motore spetta una quota del contributo nella misura base di lire 8.800 per cavallo asse della potenza normale del motore. La velocità da prendere in esame ai fini di detto contributo è quella accertata alle prove nelle condizioni di navi a mezzo carico e con sviluppo della potenza normale dell'apparato motore. Le prove in mare possono essere effettuate anche in condizioni diverse da quelle di cui sopra, nel qual caso si dovranno riportare le condizioni suddette alle formule ed ai riferimenti alle prove alla Vasca, secondo le norme del regolamento di applicazione della legge. Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera od usati, il contributo è ridotto di una somma pari al contributo spettante al costruttore dell'apparato motore ai sensi del primo comma del presente articolo, quando si tratti di apparati motori completi o quando i singoli complessi di apparato motore superino il 40 per cento del peso totale dell'apparato motore completo; ed ai 16 per cento del loro valore per tutti gli altri prodotti finiti, comprese le parti dell'apparato motore quando esse non superino il 40 per cento del peso totale di cui sopra. Il contributo è dovuto nell'intera misura prevista dal primo comma, quando siano impiegati materiali grezzi o semilavorati, provenienti dall'estero. Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui al successivo , sarà determinato semestralmente, salvo quanto disposto dall', a decorrere dal 1 marzo e dal 1 settembre di ciascun anno di validità della presente legge, il coefficiente di variazione del contributo di cui al primo comma del presente articolo in funzione del volume delle ordinazioni acquisite nel periodo di 12 mesi che ha avuto inizio, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio dell'anno precedente, tenendo altresì conto degli stanziamenti complessivi di cui al successivo , nonchè della finalità di stimolare i cantieri ai realizzare le misure necessarie per ridurre i propri costi e di adeguare la capacità produttiva alle effettive possibilità di assorbimento del mercato. Per detto coefficiente dovranno essere moltiplicati i parametri base indicati nelle tabelle A e B e il contributo così determinato avrà vigore per il semestre successivo. Corrispondentemente, la quota del contributo integrativo destinata, al costruttore dell'appaiato motore nonchè le detrazioni previste dal terzo comma del presente articolo verranno moltiplicate per lo stesso coefficiente di cui al comma precedente. Per la costruzione di navi da pesca oceaniche aventi una stazza lorda superiore a 500 tonnellate, apparato motore di potenza normale, non inferiore a 1200 cavalli vapore e installazioni frigorifere di congelazione con potenza non inferiore a 350 mila frigorie ora il contributo è commisurato al 30 per cento del prezzo complessivo della nave, compresi impianti per attrezzature, determinato dal Ministero della marina mercantile.
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