Art. 12 · LEGGE 31 marzo 1961, n. 301

Art. 12

LEGGE 31 marzo 1961, n. 301

In vigore dal 19 mag 1961
Disposizioni transitorie Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 28 febbraio 1961 il contributo previsto dal precedente è commisurato Di parametri base indicati nelle allegate tabelle A e B. Per i due semestri successivi a tale data il coefficiente di variazione di cui ai medesimo , sarà determinato in relazione alle commesse acquisite rispettivamente al 1 gennaio 1961 e al 1 luglio 1961, salvo quanto disposto dal quinto comma del precedente . Ai cantieri navali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentata domanda di ammissione ai benefici per la costruzione di navi che risultino oggetto di contratto di commessa già debitamente registrato, sono corriposti, in caso di favorevole accoglimento, i contributi nella misura già prevista dalla legge 17 luglio 1954, n. 522. Per le domande di ammissione ai benefici previsti dagli della legge 17 luglio 1954, n. 522, presentate dai riparatori e dai costruttori di macchinari, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state accolte, è riconosciuto il corrispondente contributo nella misura già prevista dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, nel caso in cui i relativi lavori vengano ammessi al benefici medesimi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - JERVOLINO - GONELLA - PELLA - TRABUCCHI - TAVIANI - ANDREOTTI - COLOMBO - MARTINELLI - BO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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