Art. 10 · LEGGE 31 marzo 1961, n. 301

Art. 10

LEGGE 31 marzo 1961, n. 301

In vigore dal 19 mag 1961
L' del decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587, è sostituito con il seguente: "Il provento dell'emissione dei buoni del Tesoro poliennali di cui al precedente , al netto di tutte le spese, è versato, fino alla concorrenza di lire 285 miliardi in un fondo speciale di Tesoreria da destinarsi esclusivamente al finanziamento di programmi suppletivi per lo sviluppo degli investimenti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative". All'onere di lire 1 miliardo relativo all'esercizio finanziario 1960-61 di cui all' della presente legge si fa fronte con un corrispondente prelievo dal fondo speciale di tesoreria costituito a norma dello del decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito in legge 19 luglio 1959, n. 587, modificato ai sensi del comma precedente. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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