Art. 1 · LEGGE 14 marzo 1961, n. 204

Art. 1

LEGGE 14 marzo 1961, n. 204

In vigore dal 26 apr 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La lettera a) dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1463, n. 1463, è sostituita dalla seguente: "a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni qualifica non inferiore a "distinto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - BOSCO - TAVIANI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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