Art. 1
LEGGE 14 marzo 1961, n. 130
In vigore dal 8 apr 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese anche ai cittadini già deputati o interinati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza.
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