Trattato
Art. 5
5 / 40In vigore dal 18 giu 1961
1. I cittadini di ciascuna Parte contraente non hanno obblighi di servizio militare nei confronti dell'altra Parte, nè possono venire costretti ad entrare a far parte di formazioni armate o militarizzate organizzate dalla Parte stessa entro o fuori del suo territorio.
2. I cittadini di ciascuna Parte contraente sono esenti, nel
territorio dell'altra Parte, da qualsiasi obbligo relativo a prestazioni personali pubbliche, semprechè non si tratti di prestazioni civili generali previste per la protezione della popolazione civile, ivi compresa la protezione dalle catastrofi naturali. La esenzioni si estende anche ai contributi obbligatori che sono richiesti in luogo di prestazioni personali di servizio.
3. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente si applica, nel
territorio dell'altra Parte, lo stesso trattamento fatto ai nazionali per quanto riguarda i doveri di prestazioni pubbliche di cose, come requisizioni, occupazioni temporanee e vincoli simili. Ad essi spettano tutte le garanzie e facoltà di ricorso che spettano ai nazionali, nonché i diritti alle indennità, previste dalla legge.
4. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente spettano, nel
territorio dell'altra Parte, tutte le provvidenze provenienti da fondi pubblici messi a tal fine a disposizione, che in occasione di catastrofi naturali e simili vengano concesse ai nazionali.
5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 trovano corrispondente
applicazione alle società.
Storico versioni
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