Art. 23
Trattato

Art. 23

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In vigore dal 18 giu 1961
Nessuna impresa di ciascuna l'arte contraente di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico, qualora svolga attività commerciali, industriali, di trasporto od altre attività economiche entro il territorio dell'altra Parte contraente, potrà pretendere o godere nel territorio stesso, nè per sè nè per i propri beni, esenzioni da tributi, da azioni legali, da atti esecutivi o da qualsiasi altro obbligo ai quali sia ivi soggetta una impresa privata.
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