Trattato
Art. 20
20 / 40In vigore dal 18 giu 1961
Sotto condizione della riesportazione o della reimportazione entro un termine stabilito e della prova di identità, nonché con riserva delle garanzie e delle misure di controllo necessarie, saranno ammessi reciprocamente da ciascuna Parte contraente all'importazione ed alla esportazione temporanee, in esenzione da qualsiasi diritto di entrata o di uscita:
a) gli oggetti che vengono importati dal territorio di una della Parti contraenti nel territorio, dell'altra Parte per essere ivi riparati e riesportati dopo l'avvenuta riparazione:
b) i recipienti esterni od interni normalmente usati in commercio
che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, e semprechè non siano fatturati per cessione definitiva, siano importati vuoti per essere riempiti e riesportati od importati pieni per essere vuotati e riesportati vuoti o riempiti;
c) gli utensili, gli strumenti e gli attrezzi meccanici importati
da una ditta di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte, allo scopo di farvi eseguire dal proprio personale lavori di montaggio, di prova, di riparazione od altri simili, sia che detti oggetti vengano spediti, sia che vengano introdotti dal personale stesso;
d) le macchine, gli apparecchi e relative parti, spediti dal
territorio di una delle Parti contraenti, per essere sperimentati nel territorio dell'altra Parte alle condizioni da questa stabilite;
e) i prodotti di ogni specie destinati ad esposizioni e fiere
internazionali riconosciute dal Governo del Paese nel quale hanno luogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-03-09;436#art-t-20