Trattato
Art. 19
19 / 40In vigore dal 18 giu 1961
1. Le leggi, i regolamenti e le decisioni di applicazione generale,
che si riferiscono alla classificazione delle merci ai fini doganali, agli oneri daziari, tasse od altri tributi, alle restrizioni o proibizioni relative alla importazione o all'esportazione od ai trasferimenti dei relativi pagamenti, ovvero che riguardano la vendita, la distribuzione, il trasporto, l'assicurazione, il deposito, l'ispezione, l'esposizione, la trasformazione, la miscela ed ogni altro utilizzo dei prodotti, saranno pubblicati da ciascuna Parte contraente nei più brevi termini, in modo da permettere all'altra Parte ed ai commercianti di prenderne conoscenza. Nuove più gravose misure di ordine generale non saranno comunque applicate prima della loro pubblicazione ufficiale. Le leggi, i regolamenti e le decisioni di cui al presente paragrafo saranno applicati in maniera uniforme, imparziale ed equa.
2. Ciascuna Parte contraente renderà possibile agli importatori
dei prodotti dell'altra Parte un esame sollecito ed imparziale mediante giudizio di impugnazione delle misure amministrative relative a questioni doganali, ai fini della loro eventuale revisione e rettifica. Ciò vale sopratutto per le decisioni delle Autorità doganali in materia di classificazione delle merci e di determinazione del valore imponibile.
3. Non saranno imposte penalità severe per lievi infrazioni alla legislazione o alla procedura doganale, in particolare allorquando si tratti di omissioni o di errori di buona fede commessi nella documentazione presentata alla dogana.
4. Ciascuna, delle Parti contraenti si impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire in modo effettivo le denominazioni geografiche di origine e le denominazioni di certi prodotti indicanti direttamente o indirettamente la origine da uno dei Paesi contraenti contro la concorrenza sleale nelle operazioni commerciali. Le due Parti contraenti concluderanno inoltre un accordo su tale materia.
Storico versioni
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