Art. 17
Trattato

Art. 17

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In vigore dal 18 giu 1961
Ciascuna Parte contraente concede immediatamente e senza condizioni, ai prodotti originari o a destinazione dell'altra Parte, tutti i vantaggi, favori, privilegi ed immunità da essa accordati o che accorderà in avvenire ai prodotti similari originari o a destinazione di qualsiasi altro Paese. Ciò si riferisce a tutto quanto concerne l'ammontare, la garanzia e la riscossione dei dazi e diritti di ogni specie dovuti in occasione od a causa dell'importazione o dell'esportazione, come pure i diritti dovuti per il trasferimento di fondi eseguito in pagamento delle importazioni o delle esportazioni, l'insieme della regolamentazione doganale e delle formalità doganali afferenti l'importazione, l'esportazione, il transito, il deposito, l'importazione o esportazione temporanee, la riesportazione o reimportazione delle merci, senza che si fatta distinzione alcuna in rapporto alla via ed al mezzo di trasporto impiegati.
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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436#art-t-17