Art. 13
Trattato

Art. 13

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In vigore dal 18 giu 1961
Le Parti contraenti si impegnano a collaborare allo incremento dello scambio e dell'impiego di conoscenze scientifiche e tecniche, allo scopo, sopratutto, di aumentare la produttività e di migliorare il tenore di vita nei propri territori.
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