Art. 1
Trattato

Art. 1

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In vigore dal 18 giu 1961
Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania (Roma, 21 novembre 1957). TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, animati dal comune desiderio di rendere sempre più operante l'amicizia fra, i loro Stati e di promuovere gli scambi economici dando loro la forma più libera, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione basato, in generale, sul principio del trattamento nazionale accordato reciprocamente e su quello del trattamento della nazione più favorita applicato in modo incondizionato. A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'On. Prof. Giuseppe PELLA, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli Affari Esteri, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: il Dr. Heinrich von BRENTANO, Ministro Federale per gli Affari Esteri, i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli: 1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini ed alle società dell'altra Parte, al loro patrimonio, alle loro imprese e a tutti gli altri loro interessi un trattamento giusto ed equo in qualsiasi momento. 2. Nei limiti delle disposizioni del presente Trattato è accordata libertà di commercio e di navigazione fra il territorio delle due Parti contraenti.
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