Trattato
Art. 1
1 / 40In vigore dal 18 giu 1961
Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania (Roma, 21 novembre
1957).
TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, animati dal comune desiderio di rendere sempre più operante l'amicizia fra, i loro Stati e di promuovere gli scambi economici dando loro la forma più libera, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione basato, in generale, sul principio del trattamento nazionale accordato reciprocamente e su quello del trattamento della nazione più favorita applicato in modo incondizionato.
A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
l'On. Prof. Giuseppe PELLA, Vice Presidente del Consiglio dei
Ministri, Ministro per gli Affari Esteri,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
il Dr. Heinrich von BRENTANO,
Ministro Federale per gli Affari Esteri,
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli:
1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini ed alle società dell'altra Parte, al loro patrimonio, alle loro imprese e a tutti gli altri loro interessi un trattamento giusto ed equo in qualsiasi momento.
2. Nei limiti delle disposizioni del presente Trattato è accordata
libertà di commercio e di navigazione fra il territorio delle due Parti contraenti.
Storico versioni
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