Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con Protocollo e scambi di Note, concluso a Roma il 21 novembre 1957.
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con Protocollo e scambi di Note, concluso a Roma il 21 novembre 1957. 42 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Trattato
Art. 1 Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica F Art. 2 Articolo 2 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare, soggiornare, stabi Art. 3 Articolo 3 1. È garantita ai cittadini di ciascuna Parte contraente, nel territorio dell'a Art. 4 Articolo 4 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel t Art. 5 Articolo 5 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente non hanno obblighi di servizio mili Art. 6 Articolo 6 1. I beni dei cittadini e delle società di ciascuna Parte contraente godono pro Art. 7 Articolo 7 I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio de Art. 8 Articolo 8 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra P Art. 9 Articolo 9 1. In deroga a quanto stabilito ai paragrafo 1 ed al paragrafo 4, secondo perio Art. 10 Articolo 10 1. I cittadini e le società di una Parte contraente, che esercitano un'attivit Art. 11 Articolo 11 1. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente possono, nel territor Art. 12 Articolo 12 1. Ai cittadini ed alle società di ciascuna Parte contraente è accordato nel t Art. 13 Articolo 13 Le Parti contraenti si impegnano a collaborare allo incremento dello scambio e Art. 14 Articolo 14 1. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente non saranno assoggett Art. 15 Articolo 15 1. I rapporti di pagamento verranno regolati secondo i diritti e gli obblighi Art. 16 Articolo 16 1. Gli scambi commerciali saranno regolati in base ai diritti ed agli obblighi Art. 17 Articolo 17 Ciascuna Parte contraente concede immediatamente e senza condizioni, ai prodot Art. 18 Articolo 18 1. All'importazione dei prodotti di una delle due Parti contraenti nel territo Art. 19 Articolo 19 1. Le leggi, i regolamenti e le decisioni di applicazione generale, che si rif Art. 20 Articolo 20 Sotto condizione della riesportazione o della reimportazione entro un termine Art. 21 Articolo 21 1. Quando una delle due Parti contraenti fa dipendere il trattamento di una me Art. 22 Articolo 22 1. Le imposte, tasse o altri diritti interni, percepiti dallo Stato, dalle Aut Art. 23 Articolo 23 Nessuna impresa di ciascuna l'arte contraente di proprietà pubblica o sotto co Art. 24 Articolo 24 1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, che recano i docum Art. 25 Articolo 25 1. Ciascuna Parte contraente accorda alle navi della altra Parte lo stesso tra Art. 26 Articolo 26 Le merci viaggianti sotto bandiera di una Parte contraente a destinazione del Art. 27 Articolo 27 Qualora una nave di una Parte contraente arenasse lungo le coste dell'altra Pa Art. 28 Articolo 28 1. I capitani delle navi battenti bandiera di una delle due Parti contraenti, Art. 29 Articolo 29 Le disposizioni del presente Trattato relative al trattamento nazionale in mat Art. 30 Articolo 30 Le due Parti contraenti non adotteranno misure discriminazione che possono pre Art. 31 Articolo 31 Le disposizioni del presente Trattato in materia di navigazione non si applica Art. 32 Articolo 32 1. Le Parti contraenti si concedono reciprocamente la libertà di transito attr Art. 33 Articolo 33 1. L'espressione "società" comprende ai fini del presente Trattato tutte le pe Art. 34 Articolo 34 1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano il diritto di ciascu Art. 35 Articolo 35 Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono il trattamento della nazi Art. 36 Articolo 36 Ciascuna Parte contraente accorda, nell'ambito del presente Trattato, il tratt Art. 37 Articolo 37 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 16, le disposizioni degli Accordi mult Art. 38 Articolo 38 In tutti i casi in cui il presente Trattato accorda simultaneamente il trattam Art. 39 Articolo 39 1. Qualora sorga tra le due Parti contraenti una divergenza relativa all'inter Art. 40 Articolo 40 1. Il presente Trattato sarà ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifi Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360