Art. 75
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Riserva di posti in favore di salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale)
Nella prima attuazione della presente legge, un terzo dei posti che saranno messi a concorso è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.
La disposizione del precedente comma si applica solo nel confronti di coloro che all'atto del concorso, siano in possesso dei requisiti prescritti dall', ad eccezione del limite massimo di età.
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