Art. 73 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 73

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Applicazione della legge 28 dicembre 1950, n. 1079) Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estese al personale operaio riassunto in servizio fino alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67
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