Art. 71
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Procedimenti disciplinari già trasmessi alle Commissioni previste dal soppresso ordinamento)
I procedimenti disciplinari già trasmessi alle Commissioni previste dal soppresso ordinamento e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette Commissioni non si siano ancora pronunciate, sono rimessi alla Commissione di disciplina di cui all' della presente legge.
Nel caso previsto dal comma precedente, il procedimento disciplinare si estingue se, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, non sia stata comunicata all'operaio la data della trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina.
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