Art. 68
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Inquadramento nella 3ª e 5ª categoria)
Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 6ª e 7ª categoria di cui all' della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono calcolati rispettivamente nelle categorie 3ª e 5ª, previste dall' della presente legge, fermi restando il trattamento economico in godimento e l'anzianità di servizio posseduta.
Per i concorsi di ammissione alle predette categorie 6ª e 7ª in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina si effettua rispettivamente nelle categorie 3ª e 5ª.
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