Art. 67 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 67

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Applicazione dell' della legge 15 febbraio 1958, n. 46) La cessazione dal servizio degli operai che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall', commi primo e secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo stesso.
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