Art. 60 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 60

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Divieto di assunzione di personale operaio non di ruolo) Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono l'assunzione di operai non di ruolo e giornalieri presso le Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo. I dirigenti degli Uffici centrali o periferici che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda della Amministrazione, ovvero della competente Ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili ai termini degli del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.
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