Art. 6
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Nullità dei provvedimenti di assunzione)
L'assunzione di personale operaio, effettuata senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli , è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, salva la responsabilità personale dell'impiegato che vi ha provveduto.
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