Art. 58 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 58

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Effetti economici detta risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza) La decadenza non comporta da perdita del diritto al trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, qualora non derivi da perdita della cittadinanza. L'operaio decaduto ai sensi della lettera d) dell' non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.
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