Art. 57
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Modalità per la risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza)
La risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza è dichiarata dal Ministro competente, a seguito dell'accertamento del fatto che vi ha dato luogo.
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