Art. 56
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza)
L'operaio incorre nella risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, oltre che nei casi previsti dagli quando:
a) perda la cittadinanza italiana;
b) accetti un impiego o missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;
c) non assuma o non riassuma servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni;
d) abbia conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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