Art. 54 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 54

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Effetti economici delle dimissioni) L'operaio dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno 20 anni di servizio effettivo; oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'operaio dimissionario ha diritto alla indennità una tantum in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
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