Art. 51 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 51

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta) Gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini e del sessantesimo anno di età, se donne. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di età.
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