Art. 50 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 50

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Iscrizione all'opera di previdenza) Agli operai di ruolo è esteso l'obbligo della iscrizione all'opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall' del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall' della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative. L'iscrizione disposta dal precedente comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
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