Art. 46 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 46

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Autorità competenti ad infliggere la sospensione dal lavoro e la destituzione) La sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte dal Ministro con decreto motivato, sentita la Commissione di disciplina di cui all'. La sospensione dal lavoro determina il ritardo di due anni nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. Tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi. Il tempo durante il quale l'operaio sia stato sospeso dal lavoro con privazione della retribuzione deve essere dedotto dal computo della anzianità.
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