Art. 44 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 44

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Autorità competenti ad infliggere la pena pecuniaria) La pena pecuniaria è inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio. Avverso il provvedimento dell'autorità di cui al precedente comma è ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.
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