Art. 35
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Riduzione di servizi o di organico)
L'operaio che per riduzione di servizi o di organico non trovi utile Impiego nell'Amministrazione di appartenenza può essere trasferito ad altra Amministrazione dello Stato.
Il trasferimento è effettuato nella stessa categoria nella quale l'operaio è inquadrato, oppure, col suo consenso, in categoria inferiore.
All'operaio trasferito a categoria inferiore è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione già goduta e quella della nuova qualifica professionale, salvo riassorbimento per effetto dei successivi aumenti periodici di retribuzione o per passaggio a categoria superiore.
Al trasferimento si provvede con decreto del Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro.
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