Art. 32
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Computo del periodo di assenza per infermita)
Il periodo di assenza dal servizio per infermità e per congedo ordinario e straordinario è computato per intero ad fini della anzianità di servizio, dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
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