Art. 31
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia durante l'assenza dal servizio per infermita)
Nel periodo di assenza dal servizio per una delle cause indicate negli , quando non è dovuto o cessa il trattamento ivi previsto, l'operaio ha diritto alle quote di aggiunta di famiglia.
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