Art. 26 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 26

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Congedo straordinario per richiamo alle armi) L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di quaranta giorni. In tal caso, durante i primi venti giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio la paga e le quote di aggiunta di famiglia per gli altri venti giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90#art-26