Art. 24 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 24

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Congedo ordinario) L'operaio in servizio da almeno 12 mesi ha diritto ad un congedo ordinario annuale della durata di 18 giorni lavorativi. La durata dal congedo ordinario di cui al precedente gomma è elevato a 20 e a 24 giorni lavorativi nel confronti dell'operaio che abbia compiuto rispettivamente 5, 10 anni di servizio. La durata del congedo è aumentata di 15 giorni nel confronti dell'operaio che deve contrarre matrimonio. L'operaio non può rinunciare al congedo ordinario, che deve essere fruito nel corso dell'anno. L'Amministrazione ha facoltà di stabilire, in relazione alle esigenze di lavoro, il periodo nel quale il congedo può Onere fruito.
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