Art. 22 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 22

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 25 nov 1973
(Soprassoldi) Possono essere concessi soprassoldi giornalieri agli operai: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 ; (7) b) che svolgono incarichi di responsabilità, di sorveglianza o controllo sugli operai, ed altri speciali incarichi; (7) c) che svolgono le mansioni indicate nel secondo comma dell'. I soprassoldi di cui al precedente comma non hanno carattere di continuità e sono corrisposti limitatamente alla durata, anche oraria, degli speciali lavori. Essi sono determinati a favore del personale di cui alle lettere a), b), c), rispettivamente nella misura non superiore al 25 per cento, al 10 per cento ed al 15 per cento della paga giornaliera in godimento. (3) L'ammontare dei soprassoldi, gli incarichi e i lavori, per i quali essi sono corrisposti, sono stabiliti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90#art-22