Art. 2 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 2

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 14 apr 1968
(Classificazione) Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro. Essi sono classificati come segue: Capi operai (coefficiente 193): Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative; 1ª categoria: specializzati (coefficiente 167): Operai addetti a mansioni per le quali è richiesto il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale del mestiere; 2ª categoria: qualificati (coefficiente 157): Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacità nella qualifica professionale di mestiere; 3ª categoria: comuni (coefficiente 151): Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacità nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo; 4ª categoria: manovali (coefficiente 148): Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non è richiesta alcuna capacità specifica; 5ª categoria (coefficiente 139): A) LETTERA ABROGATA L. 28 MARZO 1962, N. 143; (1) B) Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili; 6ª categoria: apprendisti (coefficiente 125): Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.
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