Art. 17
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Orario di lavoro)
L'orario normale di lavoro è di quarantasei ore effettive settimanali così ripartite: otto ore per tutti i giorni feriali eccetto il sabato in cui il lavoro dovrà essere di sei ore.
Gli intervalli fra un turno e l'altro e le interruzioni per riposo non sono considerati periodi di lavoro. È, però, compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'Amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate.
Fermo restando in quarantasei ore effettive l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre una ripartizione diversa in relazione alle esigenze delle lavorazioni.
Storico versioni
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