Art. 16 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 16

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Trattamento economico) L'operaio ha diritto alla paga ed agli altri assegni previa i dalla legge. La paga giornaliera è pari al trecentododicesimo di quella annua stabilita dalle vigenti disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato. Essa è divisa in tante quote uguali quante sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro. La paga è corrisposta per i soli giorni lavorativi e quale corrispettivo di lavori e servizi effettivamente prestati, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge e da disposizioni speciali. La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio, in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto della paga.
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