Art. 13
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Comportamento in servizio)
L'operaio deve prestare tutta la sua opera, nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione.
Egli deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, non deve svolgere attività incompatibili con tale dovere e deve riservare il più assoluto segreto circa gli impianti, i rifornimenti, i lavori, gli studi, le pubblicazioni e le disposizioni di servizio.
L'operaio deve rispetto e, durante il servizio, obbedienza ai superiori; nei rapporti con i colleghi deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione. Fuori dal servizio deve mantenere condotta conforme al decoro di dipendente dello Stato.
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