Art. 12 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 12

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Obbligo della residenza) L'operaio deve risiedere nel Comune dove ha sede il posto di lavoro cui è destinato. Il direttore dello stabilimento o il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, possono autorizzare l'operaio a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.
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