Art. 25 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 211

Art. 25

LEGGE 5 marzo 1961, n. 211

In vigore dal 27 apr 1961
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con disponibilità del proprio bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SPALLINO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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